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IMU 2013- AVVISO - Sito della Città di Cava de' Tirreni
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Avvisi e notizie

IMU 2013- AVVISO

IMU 2013- AVVISO

Ultimo aggiornamento : 25/05/2013

IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU) ANNO 2013

 

In applicazione del D.L. n.54 del 21 maggio 2013, il versa­mento della prima rata dell'Im­posta Municipale Propria è so­speso per le seguenti categorie di immobili:

 

a) abitazione principale e relati­ve pertinenze, esclusi i fabbrica­ti classificati nelle categorie ca­tastali A/1, A/8 e A/9;

 

b) unità immobiliari apparte­nenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente as­segnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o da­gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denomina­ti, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, com­mi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti­to con modificazioni dalla leg­ge 22 dicembre 2011, n. 214 e suc­cessive modificazioni.

 

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, per i quali il pagamento della prima rata deve essere regolarmente effettuato, le aliquote IMU per l’anno 2013 sono le stesse del 2012, (Delibera di Consiglio Comunalen.30 del 23/4/2013) e precisamente:

 

aliquota ordinaria: 0,96per cento;

aliquota abitazione principale per categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,60 per cento;

aliquota per immobili adibiti a strutture ricettive extra-alberghiere: 0,76 per cento;

aliquota per immobili di categoria A/1, A/7, A/8, A/9 non adibitid abitazione principale: 1,06 per cento;

aliquota per immobili di categoria D/5: 1,06per cento;

aliquota per abitazioni non abitate e per le quali non risultano registraticontratti di locazione da almeno due anni:1,06 per cento.

 

La detrazione di base per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze resta determinata in € 200,00(eventualmente maggiorata, come per legge, di€ 50,00per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (rapportati al periodo di dimora ed al requisito dell’età) fino ad un massimo di € 400,00 al netto della detrazione di base).

IMU per abitazione principale e relative pertinenze

Il provvedimento del Governo ha soltanto “sospeso” il pagamento della prima rata relativa all’abitazione principalenelle more di una complessi­va riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul pa­trimonio immobiliare, che dovrà essere attuata entro il 31 agosto 2013. In caso di mancata adozione della riforma entro tale data, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’IMU - per le categorie per le quali opera la sospensione di giugno - è fissato al 16 settembre 2013.

 

Cosa si intende per abitazione principale e pertinenze.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

Come calcolare l’imposta per abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze

Per ottenere la base imponibile, la rendita catastale iscritta in catasto deve essere rivalutata del 5% (anche se di recente attribuzione) e deve essere moltiplicata per il coefficiente 160 per tutte le tipologie abitative e le categorie catastali C/2, C/6 e C/7. L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal comune. All’imposta calcolata per abitazione principale e pertinenze per l’anno 2013 si applicano le detrazioni sopra descritte. Il codice tributo per il mod. F24 è: 3912.


IMU per altri immobili

Come calcolare la base imponibile

Fabbricati:la rendita catastale iscritta in Catasto deve essere rivalutata del 5% (anche se di recente attribuzione) e deve essere moltiplicata per il relativo coefficiente di legge, vale a dire:

 

160 per le categorie catastali del gruppo A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (esclusi gli A/10);

65 per le categorie catastali del gruppo D (esclusi i D/5);

80 per le categorie catastali A/10 e D/5;

55 per la categoria catastale C/1;

140 per il gruppo catastale B e le categorie catastali C/3, C/4 e C/5.

Aree edificabili: Il valore delle aree edificabili è costituito da quello venale in comune commercio. Il Comune, con Atto di G.M. n°361 del 2/12/2010, ha determinato, ai sensi dell’art.59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n.446/97,i seguenti valori:

 

aree in zona del Piano Regolatore C1: valore al mq. € 212,27;

aree in zona del Piano Regolatore C2: valore al mq. € 189,53;

aree in zona del Piano Regolatore C3: valore al mq. € 238,80;

aree edificabili oggetto di esproprio: valore al mq. € 80,00;

aree edificabili situate in zona A.S.I. : valore al mq. € 80,00.

 

Terreni agricoli e fabbricati rurali ad uso strumentale:

Nel comune di Cava de’Tirreni i terreni agricoli ed i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola regolarmenteesercitata, sono già esenti dall’IMU.

 

Come calcolare l’imposta

Per l’anno 2013l’imposta deve essere calcolata applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal comune e va versata interamente a favore del comune, con la sola, seguente, eccezione:

 

 - ai sensi dell’art.1, comma 380, lett.f) della legge n.228 del 24/12/2012, è riservato allo Stato  il gettito dell’imposta municipale propria…derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento.Per tali immobili l’imposta da versare si ottiene applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal comune,pari allo 0,96 per cento, avendo cura di ripartire gli importi, al momento del pagamento, nel seguente modo:

- a favore dello Stato:l’importo calcolato con aliquota dello0,76 per cento;

- a favore del Comune: l’importo calcolato conaliquota  dello 0,96 per cento, decurtato dell’importo calcolato a favore dello Stato.

 

Quando e come pagare l’imposta per immobili diversi da abitazione principale e pertinenze

Per l’anno 2013 l’imposta dovuta può essere versata in due rate di cui:

1) la prima entro il 17 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta calcolata applicando l’aliquota deliberata dal comune;

2)  la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno applicando la stessa aliquota già utilizzata per la prima rata - o come eventualmente modificata dal comune entro il 30 settembre - con conguaglio sulla prima rata;

Per gli immobili di categoria D si opererà la differenziazione di versamento copra descritta.

E’ in facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 17 giugno, con obbligo di eventuale conguaglio entro il 16 dicembre.

 

Il pagamento dell’imposta va effettuato mediante il modello F24, avendo cura di indicare il codice catastale C361 del comune di Cava de’Tirrenied i seguenti codici tributo:

codice 3916: aree fabbricabili;

codice 3918: altri fabbricati;

codice 3925: immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota riservata allo STATO;

codice 3930: immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - quota spettante al COMUNE.

 

Ulteriori informazioni

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

§  fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art.10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

§  fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, in conseguenza di un grave danno strutturale  e/o caratterizzati da un grado di fatiscenza non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Dichiarazione IMU

Per le variazioniintervenute nel corso del 2013,rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, i soggetti passivi sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione entro il 30 giugno 2014, utilizzando il modelloapprovato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.In mancanza del modello ministeriale è possibile presentare la dichiarazione su carta libera, a condizione che vengano riportati tutti i dati necessari.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Si consiglia, infine, di presentare un’apposita comunicazione per ogni variazione incidente sulla determinazione dell’imposta, anche nei casi in cui non è prevista la obbligatorietà della dichiarazione.

Per ulteriori chiarimenti riguardanti il tributo, si rimanda al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con Delibera di C.C. n.124 del 22/9/2012.

In ogni caso, poiché è intenzione del legislatore procedere ad una complessi­va riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, tutto quanto comunicato con il presente avviso potrebbe essere soggetto a variazioni, al momento non prevedibili,  che saranno rese note con modalità compatibili con i tempi di attuazione della predetta riforma.

 

Per informazioni: Ufficio IMU, via C.Schreiber s.n. Cava de’Tirreni, tel.: 089682331 – 089682529 – 089682472 – 089682471.

Il Funzionario Responsabile

avv.Angelo Trapanese

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