Attenzione

Stai visualizzando la versione solo testo perché il tuo browser non supporta le tecnologie utilizzate in questo sito.

Per visualizzare la versione normale devi utilizzare uno di questi browser.

Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020 - Sito della Città di Cava de' Tirreni
Stemma della Citt?di Cava De'Tirreni

covid-19

Ordinanza n.37 del 22 aprile 2020

Ultimo aggiornamento : 24/04/2020Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Attività e servizi di ristorazione - Commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri – Festività 25 aprile e 1 maggio 2020.

Con decorrenza dal 27 aprile 2020 e fino al 3 maggio 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti e fatta salva ogni ulteriore disposizione in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemica, a parziale modifica delle disposizioni di cui all’Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, su tutto il territorio regionale:

a - sono consentite le attivita' e i servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- esclusivamente, quanto ai bar e alla pasticcerie, dalle ore 7:00 alle ore 14:00, gli altri esclusivamente dalle ore 16:00 alle ore 22:00, per tutti con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2;

b - sono consentite le attività di commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, cartoleria e libri, esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 14:00, con raccomandazione di adottare misure organizzative atte a promuovere la modalità di vendita con prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, salvo l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui al successivo punto 2.


Dichiarazione di accessibilità [torna su]