covid-19
Ordinanza n.45 del 8 maggio 2020
Ultimo aggiornamento : 10/05/2020Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività mercatali e attività sportiva individuale.A decorrere dall’11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:
- E’ consentita la ripresa delle attività mercatali, nei limiti previsti dalla vigente disciplina statale – e quindi limitatamente alle attivita' dirette alla vendita di generi alimentari;
- E’ consentito svolgere attività sportiva individuale:
- dalle ore 5:30 alle ore 8:30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all’esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario o secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali;
- senza limiti di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l’attività in caso di presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento.