covid-19
Ordinanza n. 77 del 5 ottobre 2020
Ultimo aggiornamento : 05/10/2020Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. - - Disposizioni in tema di esercizio delle attività commerciali dei bar e della ristorazione.Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2020, salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dei provvedimenti statali adottandi ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge n.19 del 2020, convertito in legge n.35 del 2020, e dell’andamento della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata:
1.1. È fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì; dalle ore 24,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio. Con l’entrata in vigore della presente disposizione è revocata la previsione di cui al punto 1.2. dell’Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020.
1.2.Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23,00, per l’intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.
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