covid-19
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[Ordinanza n.99 del 20/12/2020]Ordinanza n.99 del 20 dicembre 2020
Ultimo aggiornamento : 20/12/2020Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. --- Disposizioni conseguenti all’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020- Arrivi sul territorio regionale dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, nelle more di ulteriori provvedimenti statali, con decorrenza immediata e fino al 7 gennaio 2020:
1.1. ai cittadini provenienti dal Regno Unito e dall’Irlanda del Nord ed in ingresso sul territorio regionale della Campania, direttamente o attraverso scali intermedi internazionali o nazionali, con qualsiasi mezzo di trasporto, pubblico o privato ovvero che abbiano soggiornato o siano transitati nel Regno Unito e in Irlanda del Nord nei quattordici giorni antecedenti al presente provvedimento, è fatto obbligo:
- di sottoporsi ai controlli predisposti dall’USMAF, dalle AASSLL ed altre strutture sanitarie di concerto con l’Unità di Crisi regionale e l’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, attraverso la somministrazione di tamponi, in coerenza con quanto disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020;
- di osservare in ogni caso l’isolamento fiduciario domiciliare fino al compimento di 14 giorni dall’ingresso sul territorio nazionale;
- di comunicare tempestivamente, e comunque entro 24 ore dall’ingresso sul territorio regionale, il proprio arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza (per i cittadini campani) ovvero della ASL del luogo di domicilio o dimora sul territorio regionale, al fine di consentirne i competenti controlli.