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Ordinanza n.1 del 5 gennaio 2021
documenti allegati
[Ordinanza n.1 del 5/01/2021]

Ordinanza n.1 del 5 gennaio 2021

Ultimo aggiornamento : 05/01/2021Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. - - - Disposizioni concernenti l'attività didattica sul territorio regionale.

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania:

1. 1. nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni), della prima e della seconda classe della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda;

1.2. con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 17 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda

1.3. con decorrenza dal 7 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di formazione, anche diversa da quella scolastica. Resta consentito lo svolgimento della formazione in presenza presso gli istituti penitenziari, con le forme e modalità individuate dagli uffici competenti dell'Amministrazione penitenziaria nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, nonché della formazione professionale, con le forme e modalità a tutt'oggi vigenti;

1.4. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che fruiscano della didattica a distanza;

1.5. deve essere comunque assicurata, su richiesta, la fruizione dell'attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi;

1.6. è demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza


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