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Ordinanza n.3 del 22 gennaio 2021 - Sito della Città di Cava de' Tirreni
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covid-19

Ordinanza n.3 del 22 gennaio 2021

Ultimo aggiornamento : 23/01/2021Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. - - Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale.

1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con decorrenza dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020, su tutto il territorio regionale:

1.1. Le scuole secondarie di primo grado riprenderanno le proprie attività in presenza dal giorno 25 gennaio 2021, fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti. Si richiamano i Dirigenti scolastici all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di sicurezza, alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e alle relative responsabilità. E’ formulato indirizzo all’Unità di crisi regionale di definire ed attuare sollecitamente, d’intesa con le AASSLL, il modello organizzativo più idoneo, anche in relazione ai singoli contesti territoriali, per la realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale, docente e non docente, della scuola, attraverso i medici di medicina generale; nonchè sugli alunni delle classi e/o plessi presso i quali si riscontrino casi di positività, preferibilmente presso le sedi scolastiche, d’intesa con i Dirigenti scolastici. E’ demandato alle AASSLL altresì di verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria nelle scuole.

1.2. Fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti, a far data dal 1 febbraio 2021 è consentita la ripresa delle attività in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.1, comma 10, lett.s) del DPCM 14 gennaio 2021. Si richiamano i Dirigenti scolastici all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di sicurezza, alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e alle relative responsabilità. E’ demandato alle AASSLL di verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria nelle scuole.
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