covid-19
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[Ordinanza n.8 dell'11 marzo 2021]Ordinanza n.8 dell'11 marzo 2021
Ultimo aggiornamento : 11/03/2021Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.--- Integrazioni e modifiche all’Ordinanza n. 7 del 10 marzo 2021 e precisazioni.Precisa :
- che i mercati sull’intero territorio regionale sono chiusi, con decorrenza dall’8 marzo 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, salvo che per le attività espressamente consentite dall’ indicato art.45 (attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici);
- che le attività in presenza delle ludoteche sono sospese, sull’intero territorio regionale, con decorrenza dall’8 marzo 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’art.43 del DPCM 2 marzo 2021;
Ordina
a modifica del punto 1.2. dell’ordinanza regionale n.7 del 10 marzo 2021:
che, a far data dalle ore 15:00 del 13 marzo 2021, è sospeso lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Queste ultime attività restano consentite nei negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, se provvisti di servizi igienici autonomi;
Conferma
per la durata prevista dall’Ordinanza regionale n.7/2021 (11 marzo 2021 / 21 marzo 2021) la chiusura al pubblico, salvo che nella fascia oraria 7:30/8:30, dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l’accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso.