covid-19
EMERGENZA COVID-19. ULTERIORI MISURE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA
Ultimo aggiornamento : 19/03/2021Attività commerciali : anticipo chiusura nei giorni feriali e chiusura nei giorni festivi. - Rettifica ed integrazione ordinanza n° 125 del 19/03/202lCon effetto immediato e fino al 31 marzo 2021, si dispone che:
1 | l'attività degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, legittimamente aperti ed ivi compresi gli esercizi di generi alimentari, i supermercati ed i distributori automatici denominati H-24, è consentita fino alle ore 19:00 di tutti i giorni feriali e prefestivi. E' fatta eccezione per le tabaccherie la cui chiusura è fissata alle ore 20:00 e per le edicole secondo gli orari nazionali e/o regionali di categoria. Per le tabaccherie ed i distributori di carburante dopo la chiusura restano comunque in funzione relativi distributori automatici posti all'esterno degli stessi; | |
2 | la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, compresi gli esercizi di generi alimentari, i supermercati ed i distributori automatici denominati H-24, nelle giornate festive. Sono escluse le tabaccherie con chiusura alle ore 20:00, i distributori di carburante con chiusura alle ore 19:00, le edicole ed i fiorai con chiusura alle ore 14:00 e le farmacie di turno. Per le tabaccherie ed i distributori di carburante dopo l'orario di chiusura restano comunque in funzione i distributori automatici posti all'esterno degli stessi. Per gli esercizi commerciali specializzati quali panifici, pizzerie, produzione e vendita pasta fresca, gelaterie, pasticcerie e tavola calda è consentito l'asporto fino alle ore 14:00 e/o la consegna a domicilio; dopo tale orario è consentita esclusivamente, nei limiti ed orari stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali la modalità di consegna a domicilio; | |
3 | le farmacie continueranno ad osservare l'orario consueto previsto dalle disposizioni nazionali antiCovid nonché il funzionamento dei relativi distributori automatici; | |
4 | l'asporto per i bar e i servizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie e similari), e fatte salve le deroghe di cui al punto 2, è consentito nei giorni feriali e prefestivi dalle ore 5:00 alle ore 18:00. Dopo tale ora è consentita, nei limiti ed orari stabiliti dalle disposizioni nazionali e regionali la modalità di consegna a domicilio; | |
5 | è severamente vietato consumare in strada cibo e bevande da asporto E TRATTENERSI DINANZI agli esercizi di cui al punto 4 per consumare bevande o altro; | |
6 | È assolutamente inibito il passeggio e/o la circolazione delle persone con una temperatura corporea uguale o superiore a 37,50 °C. Codeste hanno l'obbligo di restare presso la propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante. | |
7 | tutti gli uffici, le attività di servizi o commerciali devono garantire nel rispetto delle disposizioni tutte sopra richiamate la corretta applicazione nelle proprie sedi di attività delle misure anti covid per il proprio personale e per l'utenza; | |
"Per gli esercizi commerciali specializzati quali forni, pasta fresca, gelaterie e pasticcerie è consentito l'asporto fino alle ore 13.00;
E' fatto divieto a queste attività di vendere prodotti non specificamente di produzione propria."