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Ordinanza n.19 del 25 giugno 2021 - Sito della Città di Cava de' Tirreni
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covid-19

Ordinanza n.19 del 25 giugno 2021
documenti allegati
[Ordinanza n.19 del 25/06/2021]

Ordinanza n.19 del 25 giugno 2021

Ultimo aggiornamento : 28/06/2021Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19.--- Disposizioniin tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezionedelle vie respiratori.

Fatta  salva  l’adozione  di  ulteriori  provvedimenti  in  conseguenza  dell’evoluzione  della  situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021:

 1. dalle ore 22:00 e fino alle ore 6:00:
a)  è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;
b)  è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulantenonché agli  altri  esercizi di  ristorazionela  vendita  di bevande  alcoliche,  di  qualsiasi  gradazione,   è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli;
d) sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 2. E’ fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”.

 3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezionedelle vie respiratorie, anche all’esterno,  resta fermo, tra l’altro,  in ogni situazione in  cui  non  possa  essere garantito il distanziamento interpersonale o  quando  si  configurino assembramenti o affollamenti. L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze,  sui lungomari nelle ore e situazioni  di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi.


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