Attenzione

Stai visualizzando la versione solo testo perché il tuo browser non supporta le tecnologie utilizzate in questo sito.

Per visualizzare la versione normale devi utilizzare uno di questi browser.

Decreto del presidente del consiglio dei ministri - Sito della Città di Cava de' Tirreni
Stemma della Citt?di Cava De'Tirreni

covid-19

Decreto del presidente del consiglio dei ministri
documenti allegati
[Decreto n.18 del 21-01-2022]

Decreto del presidente del consiglio dei ministri

Ultimo aggiornamento : 25/01/2022n.18 del 21 gennaio 2022

Individuazione delle esigenze essenziali e primarie per il soddisfacimento delle quali non e' richiesto il possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19.

Le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui  all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti:

a) esigenze alimentari e di prima necessita' per le quali è consentito l'accesso esclusivamente alle attivita' commerciali di vendita al dettaglio di cui all'allegato del presente decreto;

b)  esigenze di salute, per le quali e' sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonche' a quelle veterinarie, per ogni finalita' di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti  luoghi e dall'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;

c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle  attivita' istituzionali indifferibili, nonche' quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

d) esigenze di giustizia, per le quali e' consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei  servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di eta' o  incapaci, nonche' per consentire lo svolgimento  di  attivita'  di  indagine  o giurisdizionale per cui  e'  necessaria  la  presenza  della  persona convocata.


Dichiarazione di accessibilità [torna su]