Attenzione

Stai visualizzando la versione solo testo perché il tuo browser non supporta le tecnologie utilizzate in questo sito.

Per visualizzare la versione normale devi utilizzare uno di questi browser.

Sito della Città di Cava de' Tirreni
Stemma della Citt?di Cava De'Tirreni

Leva e servizio civile

immagine articolo

Obiezione di coscienza

Ultimo aggiornamento : 08/11/2007La legge n.772 del 1972 ha riconosciuto l'obiezione di coscienza al servizio militare e ha disciplinato il servizio sostitutivo civile. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.164 del 24/05/1985, ha legittimato la possibiltà di servire la patria, ai sensi dell'art.52 della Costituzione, senza l'uso delle armi.

Chi può fare richiesta
Coloro i quali sono stati dichiarati "abili arruolati" a seguito della visita di leva e, per motivi di natura morale, culturale e religiosa non vogliano svolgere il servizio militare in quanto contrari all'uso delle armi. Viene escluso dall'obiezione di coscienza chi sia titolare di licenze relative alle armi o sia stato condannato con sentenza definitiva per detenzione o porto abusivo di armi. Comporta la preclusione assoluta di ottenimento di porto d'armi o di licenza di caccia e l'esclusione automatica dai concorsi relativi ad impieghi di lavoro che comportino l'utilizzo di armi.

Cosa fare
La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata presso i Municipi. Il Ministero della difesa decide in merito e poi il Distretto militare provvederà a trasmettere il decreto all'obiettore. La chiamata alle armi è automaticamente sospesa fino a quando il ministero non si sia pronunciato. L'Amministrazione deve adottare il provvedimento di assegnazione entro 9 mesi per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di mancanza o di ritardo di assegnazione l'obiettore di coscienza è collocato in congedo. Il Consiglio di Stato, con sentenza n.16 del 1985, ha stabilito che l'onere di dimostrare la fondatezza delle richieste dell'obiettore non ricade più su di lui. Per svolgere il servizio civile in uno specifico ente non è necessaria la richiesta da parte dell'ente stesso; è necessario invece che l'ente stesso disponga di posti al momento dell'avvio in servizio dell'obiettore di coscienza.

Cosa presentare
Presentare una dichiarazione, ai sensi della legge n. 230 del 1998, in carta semplice contenente: la propria obiezione all'uso delle armi; i dati anagrafici; l'area vocazionale in cui si vorrebbe essere impiegati. Bisogna specificare nella domanda se si vuole continuare ad usufruire del rinvio per motivi di studio.

Dove andare
La domanda va consegnata o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Distretto militare di appartenenza.

Quando fare richiesta
I termini sono perentori. Dall'ultimo giorno della visita psico-attitudinale per l'arruolamento si hanno 15 giorni di tempo. Ai sensi dell'art.14, comma 6,7 e 8, il cittadino ha la possibilità di dichiarare il proprio rifiuto a prestare il servizio militare anche in seguito all'arrivo della cartolina precetto, qualora la sua tardiva domanda di servizio civile sia stata respinta: tale dichiarazione può essere fatta in sede di presentazione al battaglione oppure comunicata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, prima della data di presentazione. Immediatamente dopo il rifiuto si potrà presentare una regolare istanza di servizio civile. Con tale rifiuto del servizio militare inizia un procedimento penale la cui estinzione è data dall'accettazione della domanda.
Dichiarazione di accessibilità [torna su]