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Matrimonio, separazione, divorzio

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Matrimonio

Ultimo aggiornamento : 26/11/2007

Estratto di matrimonio 
  
Descrizione
L'Estratto di Matrimonio attesta luogo, data di celebrazione del matrimonio e le evenutali annotazioni come: regime patrimoniale dei coniugi, ricorso per separazione personale,provvedimento di separazione personale,annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili. Viene rilasciato dall'Ufficio Anagrafe, e può essere sostituito dall'autocertificazione.
Chi può richiederlo
L'interessato o comunque altra persona che conosca i dati anagrafici della persona:
1) che abbia contratto matrimonio religioso o civile nel Comune.
2) che abbia contratto matrimonio all'estero e trascritto, per residenza di uno degli sposi, nel Comune.
Quando richiederlo
In qualunque momento
Documenti da presentare
1) Documento di riconoscimento del Richiedente in corso di validità
2) Nome e Cognome dei Coniugi, Data di Matrimonio delle persone a cui si riferisce il certificato
Validità
Il certificato di matrimonio ha validità 6 mesi.
Se allo scadere dei sei mesi le informazioni in esso contenute non sono variate, gli interessati potranno dichiararlo in fondo al certificato stesso senza l'obbligo di autenticare la firma. Le Pubbliche Amministrazioni, nonche' i Gestori o Esercenti di Pubblici Esercizi ( es: Enel, Telecom etc.) che lo richiedono, dovranno ancora ritenerlo valido.
Norme di riferimento
1) Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
2) D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;
3) Legge 29 dicembre 1990, n. 405.
4) Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini
5) DPR n. 403 del 20 ottobre 1998 - regolamento attuativo
Tempi svolgimento Pratica
La consegna è immediata se la richiesta riguarda persone nate e residenti nel Comune. Differita se la richiesta riguarda persone non residenti ma nate nel Comune.
Costo
- Autocertificazione Gratuita
- Diritti di Segreteria
 
Giuramento e pubblicazione di matrimonio  
  
Descrizione
Si tratta di un passaggio preliminare, necessario per la celebrazione del matrimonio. Serve a rendere pubblica la volontà di due persone che decidano di sposarsi. La richiesta di pubblicazione è detta giuramento.
Chi può fare richiesta
Ogni coppia di cittadini italiani, eterosessuale, purchè entrambi siano maggiorenni o abbiano almeno sedici anni e l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni. I contraenti devono possedere lo stato libero, cioé non essere legati da un precedente matrimonio civile o religioso trascritto nei registri dello stato civile e non trovarsi in una delle condizioni di impedimento previste dal codice civile agli artt. 84 e seguenti. Le persone che decidono di sposarsi non possono essere legate da vincoli di parentela o affinità, adozione o affiliazione, nei gradi stabiliti dall'art. 87 del codice civile. I cittadini già coniugati devono aver ottenuto l'annullamento del precedente matrimonio religioso o la cessazione degli effetti civili.
Cosa fare
I futuri coniugi devono richiedere l'appuntamento per il giuramento, compilando l'apposito modulo che si acquista alla cassa presso il Municipio e indicando i propri dati anagrafici. Tutti gli altri documenti saranno acquisiti dall'Ufficio, che provvederà poi a convocare gli interessati per il giuramento. In quella data è sufficiente presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento, mentre non è più necessaria la presenza dei due testimoni. Si potrà quindi fissare il giorno per la celebrazione del matrimonio.
Cosa presentare
Portare il proprio documento di identità valido. Se si vuole contrarre matrimonio in chiesa bisogna consegnare la richiesta di pubblicazioni presentata al parroco.
Dove andare
Nell'Ufficio matrimoni del Municipio di uno dei futuri sposi.
Quando fare richiesta
Per il giuramento i tempi variano a seconda del numero delle richieste. Le pubblicazioni restano affisse alla Casa Comunale dopo il giuramento e per almeno otto giorni consecutivi, comprendenti due domeniche, al fine di dare a terze persone la possibilità di opporsi. Se uno dei futuri sposi è residente in un altro Comune, le pubblicazioni sono affisse in entrambi i Comuni.
Riferimenti normativi
Codice Civile
Regio Decreto 262, artt. 79-230 del 16.03.1942
 
Comunione e separazione dei beni 
  
Descrizione
Per l'art. 159 del Codice Civile, il regime patrimoniale per la famiglia è costituito dalla comunione dei beni, a meno che non sia stata stipulata diversa pattuizione tramite atto pubblico.

Comunione legale dei beni

Costituiscono oggetto della comunione: gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali.
Non costituiscono al contrario oggetto della comunione, tra gli altri, i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio o rispetto ai quali godeva di un reale diritto di godimento, i beni acquisiti in seguito al matrimonio per effetto di successione o donazione, la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.

Separazione dei beni

La scelta del regime patrimoniale dei coniugi è effettuata all'atto del matrimonio, con dichiarazione avanti al Sindaco o al Parroco. Se la scelta è effettuata successivamente alla celebrazione del matrimonio è necessario un atto stipulato avanti a un notaio, per il quale occorre presentare un estratto dell'atto di matrimonio, ritirabile presso gli sportelli certificativi dello Stato Civile.
Cosa presentare
Dichiarazione verbale all'Ufficiale dello Stato Civile o al Parroco celebrante il matrimonio. Atto notarile in caso di dichiarazione successiva al matrimonio (in tal caso occorre fornire al notaio un estratto dell'atto di matrimonio).
 
 

 

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